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  • Diventare un'impresa
  • Pubblicare un libro
  • Pubblicare un periodico
  • Adempimenti fiscali
Quando si intende avviare un'attività editoriale i primi passi sono quelli che caratterizzano l’avvio di qualsiasi attività imprenditoriale.
È necessario anzitutto iscrivere la propria attività al registro delle imprese presso la Camera di Commercio e prevedere, nell’oggetto della propria attività, così come sarà depositato presso la Camera di Commercio, l’attività editoriale.
La nascente impresa dovrà inoltre dotarsi del codice fiscale e della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate. È stata implementata una Comunicazione Unica che consente alle imprese con un unico atto di regolare telematicamente la propria posizione presso il Registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL.

In relazione alla pubblicazione di un libro un editore deve tenere presenti alcuni adempimenti formali:

Iscrivere la pubblicazione al Registro pubblico generale delle opere protette
Ai sensi della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) l'editore deve depositare un esemplare di ogni sua pubblicazione presso il Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza sulla SIAE – Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore – Ministero per i beni e le attività culturali – presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma – Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma

Apporre il codice ISBN su ogni volume
Il codice ISBN soddisfa l’esigenza di un sistema universale di codifica dei libri, sia nel formato cartaceco che nel formato e-book.
Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro.
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito www.isbn.it.

Riportare le indicazioni obbligatorie

I libri devono riportare alcune indicazioni obbligatorie, come per esempio titolo, autore, editore, stampatore, anno di pubblicazione, prezzo di vendita al pubblico -ai fini dell'applicazione del regime IVA speciale- e altre indicazioni opportune e di prassi consolidata come l'indicazione del numero dell'edizione. 


Consegnare le copie d'obbligo
Gli editori sono tenuti a depositare le copie legali, o d'obbligo, delle proprie pubblicazioni, secondo queste indicazioni:
  • l’oggetto del deposito non è costituito solo dalle opere a stampa, ma da “tutti i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione [...]”. Oltre ai tradizionali libri e periodici dovranno essere depositati, fra gli altri, i documenti sonori e video, i documenti diffusi su supporto informatico e i documenti diffusi in Internet;
  • sono investiti dall’obbligo direttamente gli editori delle opere a stampa (ovvero i produttori dei documenti di altro tipo), mentre gli stampatori assumono l’obbligo solo in mancanza dell’editore;
  • con riguardo alle opere a stampa e ai documenti su supporto informatico -ad eccezione dei documenti sonori e video, dei film, dei documenti fotografici e di grafica d’arte su supporto informatico che sono sottoposti ad un regime particolare- il deposito dovrà essere effettuato -anche a mezzo posta- entro 60 giorni dall’immissione in commercio presso:
    • la Biblioteca nazionale centrale di Roma (una copia);
    • la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (una copia);
    • gli istituti regionali di riferimento per l'editore (fino a due copie) secondo quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2007 e dal D.M. 10 dicembre 2009;
  • per le pubblicazioni di contenuto giuridico è necessario il deposito di una ulteriore copia alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia. 
  • per le pubblicazioni tecnico/scientifiche a stampa occorre anche depositare una copia aggiuntiva al CNR. Per ottenerne copia il CNR però dovrà farne espressa richiesta all’editore 
  • per i documenti diffusi tramite rete informatica è stata avviata di una sperimentazione su base volontaria, sulla base di accordi da assumere con lo stesso Ministero. La sperimentazione coinvolge in primo luogo la raccolta di queste tipologie: 

    • documenti che assicurino la continuità della collezione già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
    • documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
    • documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
    • documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.

I risultati della sperimentazione, che saranno vagliati dalla Commissione per il deposito legale prevista dallo stesso DPR, saranno presi in considerazione per la redazione di altro DPR che dovrà fissare la disciplina a regime del deposito dei documenti on-line

Per le informazioni di maggior dettaglio il testo di riferimento è il DPR 252/2006 in combinato disposto con la legge 106/2004 e con i decreti ministeriali citati.

Pubblicare contenuti digitali
Gli obblighi per la pubblicazione di contenuti digitali corrispondono in linea di massima a quelli previste per le pubblicazioni tradizionali, con alcune semplificazioni connesse al fatto che al momento non è per esempio previsto l'obbligo del deposito legale di tali contenuti e del deposito presso il Servizio per il diritto d'autore del MIBACT e fatti salvi gli opportuni adattamenti alle indicazioni obbligatorie connesse alla pubblicazione -per esempio non dovrà essere evidentemente indicato il nome dello stampatore, ma del fornitore che ha realizzato per conto dell'editore la versione digitale-.

Quando si intende procedere all’edizione di un periodico è importante osservare alcuni specifici adempimenti - oltre agli obblighi di deposito e a quelli relativi al registro delle opere protette:


Designare un Direttore responsabile
Ogni periodico deve avere un direttore responsabile, che deve essere un giornalista. Nel caso di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico il direttore responsabile può non essere un giornalista, ma in questo caso occorre far domanda al Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti per l’iscrizione del direttore nell’elenco speciale dei direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Registrare il periodico presso la cancelleria del tribunale civile

Prima della pubblicazione del periodico deve essere fatta domanda di registrazione del periodico stesso presso la sezione stampa della cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la pubblicazione deve effettuarsi.


Iscriversi al ROC
Gli editori di periodici devono anche iscriversi presso il Registro degli Editori di Comunicazione (ROC) tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità indicate nel sito dell’Autorità

Gli editori iscritti dovranno annualmente inviare al ROC alcune dichiarazioni relative all’aggiornamento dei dati circa l’assetto proprietario, la composizione degli organi amministrativi e l’elenco delle testate edite. Entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ogni nuova testata deve essere segnalata al ROC.

Secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62 i soggetti iscritti al ROC possono evitare di effettuare la registrazione del periodico presso la cancelleria di tribunale. Di fatto però attualmente ci risulta che tutte le cancellerie continuino a pretendere la registrazione. In attesa di chiarimenti sul punto è quindi opportuno continuare ad effettuare sia la registrazione del periodici presso il tribunale che la segnalazione degli stessi al ROC.


Apporre il codice ISSN
Il codice ISSN ha le stesse finalità soddisfatte per il settore dei libri dal codice ISBN. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sui siti www.issn.org 

Trasmettere l'IES all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Per l’editore di periodici è inoltre obbligatorio trasmettere ogni anno l'Informatica Economica di Sistema (IES) -contenente i dati economici dell’attività editoriale svolta nell’anno precedente- all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità indicate nel sito dell’Autorità.


Pubblicare il bilancio d'esercizio

Gli editori che pubblicano periodici con più di 12 uscite l’anno e che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno devono inoltre pubblicare ogni anno su tutte le testate edite il bilancio di esercizio.


Riportare le indicazioni obbligatorie

Per i periodici sono in linea di massima applicabili le indicazioni obbligatorie -titolo, autore, editore, stampatore, anno di pubblicazione- e le indicazioni opportune previste per i libri. A queste si aggiungono indicazioni tipiche connesse alla data delle singole uscite, il loro numero progressivo e la periodicità.


Pubblicare periodici in forma  digitale

Gli obblighi per la pubblicazione di periodici in forma digitale corrispondono in linea di massima a quelli previsti per i periodici tradizionali, con alcune semplificazioni connesse al fatto che al momento non è per esempio previsto l'obbligo del deposito legale di tali contenuti e del deposito presso il Servizio per il diritto d'autore del MIBACT e fatti salvi gli opportuni adattamenti alle indicazioni obbligatorie connesse alla pubblicazione -per esempio non dovrà essere evidentemente indicato il nome dello stampatore, ma del fornitore che ha realizzato per conto dell'editore la versione digitale-.

Il commercio dei libri e dei periodici in formato cartaceo -con eventuali allegati- è governato da un particolare regime IVA che prevede l'assolvimento dell’imposta a monte da parte dell’editore sulla base del prezzo di copertina e dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%. 
A partire dal 1° gennaio 2015 anche le pubblicazioni contraddistinte da codice ISBN veicolate attraverso  supporti analogici e digitali  e attraverso il web l’aliquota Iva applicabile non è più quella ordinaria (ad oggi il 22%)  ma è quella ridotta prevista (4%) prevista per i libri di carta.

Il corso di formazione su come diventare editori

Per chi sta progettando di avviare una casa editrice, l’AIE organizza il corso di formazione “Dalla passione all’impresa” in sei giornate per apprendere le basi del lavoro editoriale.

Al pari di qualsiasi attività imprenditoriale anche avviare una casa editrice implica la conoscenza di regole e normative specifiche del settore.
 

Il corso fornisce l’abc su cui costruire la propria impresa: le formalità amministrative per l’avvio, la definizione del piano editoriale, la contrattualistica del settore, la distribuzione, la comunicazione.

Gli argomenti trattati sono molteplici:

  • La struttura di una casa editrice e la filiera editoriale
  • Gli adempimenti normativi per l’avvio dell’attività e la normativa fiscale
  • I contratti d’autore - I rapporti con i soggetti della filiera (distributori, promotori, librai)
  • L’analisi dei modelli di business e la gestione dei costi
  • L’importanza della comunicazione in una casa editrice Tutti gli argomenti in programma saranno trattati per fornire solide basi di partenza, unendo teoria ed esempi pratici e corredando ogni lezione con sessioni di Q&A con i docenti.

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