Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 ha introdotto importanti novità nella disciplina di contrasto alla diffusione dell’infezione pandemica, attraverso la modifica del D.L. n. 52/2021, nello specifico:
- prevedendo in aggiunti del primo ciclo vaccinale (“primario”), la possibilità di somministrazione di una dose di richiamo;
- prevedendo l’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di soggetti;
- riducendo da 12 a 9 mesi la validità del primo ciclo vaccinale e della somministrazione della dose di richiamo;
- estendendo l’utilizzo dell’attuale Green Pass (anche in zona bianca) all’ingresso di ulteriori luoghi e alla fruizione di ulteriori servizi: i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive anche da parte dei clienti ivi alloggiati (non solo quindi da parte di soggetti esterni); alberghi e altre strutture ricettive; trasporto ferroviario interregionale e regionale; trasporto pubblico locale;
- condizionando la fruizione di determinati sevizi al possesso del c.d. “Green Pass rafforzato”, conseguibile esclusivamente da parte di persone vaccinate contro il COVID-19 o guarite dallo stesso (sono esclusi dall’ottenimento del nuovo documento, pertanto, coloro che posseggono il Green Pass a seguito di tampone rapido o molecolare negativo): la previsione va a introdurre nell’art. 9-bis del decreto-legge 52/2021 il nuovo comma 2-bis ed è completata dall’art. 6, comma 1 del nuovo decreto-legge. Chi possiede già un Green Pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione: sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.
In zona gialla e arancione “la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente” (per la zona gialla, ex D.L. n. 52/2021) richiedono il possesso della predetta tipologia di Green Pass “rafforzato”: nella sostanza, in presenza di tale condizione, nelle predette aree continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la zona bianca, con il mantenimento delle misure di sicurezza di base (mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento ecc.); l’eventuale passaggio da zona bianca a zona gialla (vedere più avanti in relazione alla zona arancione) non comporta pertanto variazioni di questo nuovo regime, mentre il raggiungimento della zona rossa fa scattare le interdizioni previste dalla normativa finora conosciuta.
Tale previsione ha efficacia dal 29 novembre 2021 (senza una scadenza finale) in relazione alle zone gialle e arancioni, anche se una norma transitoria consente fino al 5 dicembre (nelle more degli adeguamenti tecnici necessari per l’elaborazione, automatica, del green pass rafforzato e per effettuare i necessari controlli) di limitarsi alla verifica del possesso del green pass “ordinario”. Nelle zone bianche la previsione decorre dal 6 dicembre 2021 e scade il 15 gennaio 2021 (salvo proroghe).
La considerazione combinata del testo del decreto-legge e delle indicazioni fornite dal Governo in conferenza stampa e nel comunicato stampa (Consiglio dei Ministri n. 48 | www.governo.it) successivi alla delibera del Consiglio dei Ministri, portano a ritenere che il riferimento ai servizi ed attività “limitati o sospesi dalla normativa vigente” (art. 5.1 b) e “servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni” (art. 6.1) stiano ad indicare, non già la semplice limitazione data dal condizionamento dell’attività al Green Pass “ordinario” e all’adozione di protocolli di sicurezza, ma a quelle attività che in zona gialla sono contingentate sotto il profilo numerico o temporale: in particolare, feste, discoteche, cerimonie, concerti, cinema, teatri ed eventi sportivi. Mentre altre attività e luoghi quali congressi e fiere, continuano a richiedere in zona gialla (vedere capoverso successivo in relazione alla zona arancione) l'uso del Green Pass “ordinario” e il fatto di seguire i protocolli di sicurezza. L’utilizzo del nuovo Green Pass “rafforzato” è richiesto anche per i servizi di ristorazione al chiuso a partire dalla zona bianca (rimane sufficiente il Green Pass “normale” per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale).
La circostanza che l’art. 9-bis, comma 1 del decreto-legge n. 52/2021 (come modificato dal decreto-legge in commento) preveda che le attività ivi indicate siano consentite in zona bianca al possesso delle Green Pass “ordinario” e che il nuovo comma 2-bis dello stesso articolo e l’art. 6, comma 1 del nuovo decreto-legge, nel definire il Green Pass “rafforzato”, richiamino le limitazioni previste per la zona gialla, porterebbe portare a ritenere che il passaggio in zona arancione determini la necessità di possedere il Green Pass “rinfornato” per tutte le attività.
> Per questo e altri aspetti interpretativi del nuovo DL si è comunque in attesa di FAQ da parte del governo (FAQ - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it) che chiariscano la portata effettiva delle nuove disposizioni
- sono definite modalità di effettuazione, anche a campione, del possesso del Green Pass, tanto nella sua versione ordinaria, quanto nella versione “rafforzata”.
Divieto d’ingresso da alcuni Paesi africani
A causa della diffusione della nuova variante del virus, con Ordinanza del 26 novembre 2021 il Ministero della salute ha vietato l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini e Malawi, ad eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla stessa Ordinanza. Per chi fosse già rientrato dai predetti Paesi nei 14 giorni antecedenti l’ordinanza sono previste specifiche forme di controllo sanitario e misure di prevenzione. Le disposizioni hanno effetto dal 26 novembre al 15 dicembre.
Friuli-Venezia Giulia in zona gialla
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, con Ordinanza del 26 novembre 2021 è stato disposto il passaggio della Regione Friuli-Venezia Giulia in zona gialla, a decorrere dal 29 novembre e per un periodo di 15 giorni, salva nuova classificazione, e trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di green pass “rafforzato” secondo le disposizioni introdotte dal D.L. 172/2021.